Gestione delle strade vicinali: costituiscono strade vicinali (o interpoderali) quelle poste tra fondi frontisti, le quali sono destinate dai proprietari al transito; nella quasi totalità dei casi si tratta di strade situate in campagna, collina o montagna.
Da un punto di vista giuridico sono delle proprietà private, infatti il titolo di proprietà del sedime stradale (la parte della strada destinata al transito delle persone e/o dei mezzi) è dei proprietari dei fondi che si affacciano sulla strada fino alla metà della carreggiata e per tutta la lunghezza della particella frontista.
Le leggi che si sono succedute a partire dal 1865 ad oggi, disciplinano il concetto di strada vicinale dividendolo in due classificazioni:
che prendono in esame la tipologia dell’utilizzo della strada stessa.
Il problema da affrontare quasi sempre riguarda la loro gestione e manutenzione; a questo proposito l’insieme delle leggi ed usi, prevede che debbano farse carico i proprietari e tutti gli utilizzatori, ancorché non proprietari, che le usino per recarsi in loro proprietà anche se le stesse non si trovano a confinare con la strada in oggetto, chiamando l’insieme di queste due categorie “utenti” ed operano una sostanziale differenza:
In definitiva si può specificare che, con riferimento alla gestione e manutenzione di questo tipo di strade, la legge prevede esclusivamente che per le strade vicinali ad uso pubblico sia obbligatorio per il Comune la costituzione di un Consorzio Obbligatorio per la Manutenzione, in caso contrario dovrebbe provvedere il Prefetto od il Presidente della Regione, mentre le strade vicinali ad uso privato sono disciplinate dal codice civile, artt. 1100 – 1116 sulla comunità di beni ad uso comune, ed è pertanto possibile nominare un Amministratore della Comunione di Proprietari che deliberi sulla gestione della strada, utilizzando le maggioranze previste dal codice civile per deliberare sulla partecipazione di tutti gli obbligati alle spese, ed in genere a tutte le decisioni che riguardino la gestione e manutenzione della stessa.
Vale ricordare che la Comunione di Proprietari è una “comunione incidentale” cioè se ne fa parte per il solo fatto di essere proprietari di un fondo inserito negli utenti della strada, quindi non deve essere costituita formalmente ma può eleggere un amministratore per la sua gestione.
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